Una volta che vi sia stato il trasferimento della concessione edilizia (mediante voltura) ovvero il trasferimento della costruzione (mediante alienazione o altro negozio traslativo), l’obbligazione di pagamento del contributo di concessione, se non ancora adempiuto dall’iniziale titolare della concessione o per la parte non ancora adempiuta, si trasferisce sull’avente causa
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